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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO |
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Art. 1 Gli alunni entrano nell'atrio dell'istituto esclusivamente dall'ingresso principale nei quindici minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Dopo il suono della prima campana devono entrare in classe, al suono della seconda campana hanno inizio le lezioni. |
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Art. 2 Gli alunni che entrano in classe dopo il suono della seconda campana devono avere l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. I ritardi e le relative motivazioni sono annotati sul margine destro del registro di classe |
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Art. 3 Ogni alunno deve essere sempre munito di libretto personale a scuola , sia per la giustificazione delle assenze, sia per le eventuali comunicazioni richieste dai rapporti con la famiglia. La prima pagina del libretto dovrà essere firmata dai genitori. Non è ammesso strappare fogli del libretto e l'alunno dovrà rispondere di quelli mancanti. La mancanza del libretto è annotata sul registro di classe. |
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Art. 4 I genitori degli studenti maggiorenni devono presentare una dichiarazione scritta con la quale autorizzano i propri figli a firmare le giustificazioni per le assenze e le eventuali comunicazioni sul libretto personale. Se tale dichiarazione non viene presentata, si intende che il genitore deve firmare le giustificazioni e l'alunno, di conseguenza, non è autorizzato a giustificarsi da sé. |
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Art. 5 Le ripetute assenze finalizzate alla elusione di compiti in classe o interrogazioni, verranno evidenziate sul registro di classe e comunicate ai genitori. |
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Art 6 Ogni assenza, anche di un’ora soltanto, deve essere giustificata il giorno stesso del rientro a scuola, con la firma del genitore o, se autorizzato, dello studente maggiorenne e deve esprimere con chiarezza i giorni e il motivo dell’assenza. Non è consentita la riammissione alle lezioni senza la giustificazione. L’alunno potrà eccezionalmente essere riammesso alle lezione previa autorizzazione del D.S. Nel caso in cui l'assenza per malattia superi i cinque giorni (effettivi di lezione), dovrà essere presentato anche il certificato medico |
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Art. 7 I
genitori possono chiedere al Dirigente, per giustificati motivi, che
l’alunno sia autorizzato ad entrare o uscire durante le lezioni. |
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Art. 8 Coloro che si trovino nella necessità di conferire con alunni durante le ore delle lezioni, devono essere preventivamente autorizzati dal D. S. |
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Art. 9 Il patrimonio dell’Istituto appartiene alla collettività e chiunque lo danneggi è tenuto al risarcimento dei danni. La valutazione dell’entità del danno è determinata dalla Giunta Esecutiva. Quando l’individuazione dei responsabili non è possibile il risarcimento è dovuto dal gruppo che ha usufruito dell’arredo o dell’immobile. |
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Art. 11 E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali dell’edificio scolastico, la violazione del divieto è punita con sanzioni pecuniarie e disciplinari in forza di una legge dello Stato. |
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Art. 16 Al cambio dell’ora gli alunni sono tenuti a rimanere nelle rispettive aule; è vietato sostare nei corridoi. |
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Art. 18 Durante le lezioni è fatto divieto agli alunni di accedere ai distributori di bevande. |
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Art. 20 II
cellulari devono essere spenti nel momento in cui iniziano le lezioni.
E’ consentito l’uso soltanto durante l’intervallo. I cellulari spenti
possono essere tenuti negli zaini e portati in palestra o nei laboratori
durante gli spostamenti. |
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Art. 25 Le sanzioni disciplinari sono temporanee e proporzionate alle infrazioni disciplinari, sono ispirate al principio della riparazione del danno e non possono influire sulla valutazione del profitto. |
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Art. 28 La nota individuale sul registro di classe è attribuita in casi di grave indisciplina o in presenza di comportamenti di disturbo continuo delle lezioni, dopo ripetuti richiami verbali. La nota dovrà essere scritta sul registro indicandone i motivi in modo sintetico, ma completo. |
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Art. 30 31 32 Con la prima nota il D.S. interviene con una ammonizione verbale, con la seconda nota, nel quadrimestre, verranno convocati i genitori; mentre con la terza nota viene richiesta la sospensione dello studente da uno a cinque giorni. |
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Art. 33 La sospensione da uno a cinque giorni può essere richiesta anche per comportamenti gravi come offese al personale della scuola ed agli alunni. |